Se vuoi contestare una multa puoi farlo mediante l’istituto dell’autotutela direttamente presso Organo Accertatore oppure presentando ricorso al prefetto o al giudice di pace: le tre strade sono differenti e indipendenti, in tutti i casi non è necessario farsi assistere da un legale.
Ricorda però che non devi procedere con il pagamento, in quanto il pagamento della multa preclude la possibilità di presentare ricorso.
Cosa cambia tra istituto dell’autotutela, il ricorso al prefetto e il ricorso al giudice di pace
Istituto dell’autotutela | Ricorso al Prefetto | Ricorso al Giudice di Pace | |
Quanto mi costa? | E’ gratuito (a parte il costo della Raccomandata A.R.) |
E’ gratuito (a parte il costo della Raccomandata A.R.) |
Costa almeno 43 euro in bolli |
Quando devo presentarlo? | Entro 60 gg dalla notifica della multa | Entro 60 gg dalla notifica della multa | Entro 30 gg dalla notifica della multa |
Devo essere presente in udienza? | No | È facoltativo (bisogna farne richiesta nel ricorso) |
Sì, il ricorrente deve essere presente alle udienze |
Cosa succede se il ricorso non viene accolto? | L’Organo Accertatore può rifiutare l’istanza (o anche non rispondere), si può quindi procedere con il ricorso al Prefetto o al Giudice di Pace, nel caso attenzione alle scadenze | Il Prefetto emette un’ordinanza-ingiunzione di pagamento per un importo pari almeno al doppio della sanzione contestata, ma si può impugnare l’ordinanza | Il Giudice di Pace condanna al pagamento della sanzione, ma si può impugnare la sentenza |
Posso impugnare il provvedimento? |
Sì, si può ricorrere al Prefetto o al Giudice di Pace, nel caso attenzione alle scadenze |
Sì, puoi ricorrere al Giudice di Pace entro 30 gg dalla notifica dell’ordinanza |
Sì, puoi impugnare dinnanzi al Tribunale entro 30 gg dalla sentenza ovvero dalla notifica dell’avviso di deposito, se avvenuto in data posteriore |
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